ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI - Aggiornamenti normativi e procedurali

AGGIORNAMENTO ANTIRICICLAGGIO N. 1/2020

1) GAFI: modifiche lista paesi ad alto rischio riciclaggio

Il GAFI ha espunto la Serbia dai paesi ad alto rischio riciclaggio con un comunicato del 21 giugno 2019 che così dispone: “Il GAFI ha identificato le giurisdizioni che presentano carenze strategiche di AML/CFT le quali hanno sviluppato un piano di azione con il GAFI. Il GAFI accoglie con favore i significativi progressi della Serbia nel miglioramento del regime AML/CFT e, di conseguenza, il paese non è più soggetto al processo di monitoraggio del GAFI”.

2) GAFI: operatività con paesi ad alto rischio riciclaggio

Si segnala la comunicazione della Banca d’Italia Prot. N° 0438376/20 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “Comunicazioni del GAFI: operatività con paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” all’integrale lettura della quale espressamente si rinvia.

Il GAFI conferma l’inserimento della Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK) e dell’Iran nella lista dei Paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le Autorità evidenziano quindi l’obbligo, anche per gli intermediari italiani, di sottoporre ad adeguata verifica rafforzata l’operatività svolta con soggetti comunque riconducibili a questi paesi ai sensi del novellato articolo 25 del d.lgs. n. 231/2007 e rammenta inoltre, che l’articolo 29 dello stesso decreto, in linea con la Raccomandazione n. 19 del GAFI, vieta agli intermediari di avvalersi di soggetti con sede in Paesi ad alto rischio (inclusi Iran e DPRK).

3) Misure di contrasto al riciclaggio – crisi d’impresa e COVID-19

E’ stato sollevato da più parti (Organi Antimafia e Banca d’Italia – comunicazione del 10 aprile 2020) il pericolo cui sono sottoposte le aziende e gli imprenditori in genere a causa della crisi di liquidità e di fatturato che si prospettano a seguito dello stop alla produzione imposto dalle autorità governative per contrastare l’espandersi del Covid-19.

Il rischio per queste categorie è di essere “aggrediti” dalla criminalità organizzata che potrebbe proporre aiuti “irregolari” (frutto di riciclaggio), di fatto perpetrando il reato di usura (lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni adottato in periodi di difficoltà economica delle “vittime”); e questo potrebbe condurre ad esempio all’acquisizione forzata di quote di capitale o di beni di tali aziende e imprenditori in difficoltà a fronte di mancate restituzioni degli aiuti ottenuti.

Si fa presente che dovrà porsi particolare attenzione, nei controlli antiriciclaggio, ai movimenti di acquisto di partecipazioni o movimentazioni finanziarie anomale da parte di terzi estranei alla compagine sociale e in assenza di loro plausibili motivazioni imprenditoriali o professionali.

Firenze, 21 aprile 2020

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AGGIORNAMENTO ANTIRICICLAGGIO N. 2/2020

Oggetto: comunicazione UIF-Banca d’Italia del 16 aprile 2020 – prevenzione fenomeni di criminalità organizzata connessi con l’emergenza COVID-19

Ad integrazione della nostra precedente Circolare n. 1/2020 del 21 aprile 2020, si informa che l’UIF ha pubblicato una nuova comunicazione il 16 aprile scorso che analizza tutti i comportamenti fraudolenti e le operazioni illecite cui potrebbe essere esposto il sistema economico-finanziario in questo momento di emergenza sanitaria.

Individua, oltre alle infiltrazioni della criminalità organizzata di cui tratta la nostra precedente Circolare legate principalmente all’usura, il pericolo di truffe di fenomeni corruttivi e di manovre speculative.

L’UIF ritiene quindi necessario che tutti gli operatori, gli intermediari e i professionisti che sono parte attiva del sistema di prevenzione antiriciclaggio, si impegnino in modo particolare anche ai fini dell’intercettazione e della comunicazione tempestiva delle situazioni ritenute sospette, che riguardano:

a) Le truffe nel settore delle forniture e dei servizi direttamente collegati al contrasto del COVID-19

Sono state rilevate offerte e commercializzazione di prodotti sanitari e di dispositivi medicali contraffatti o di scarsa qualità.

Le verifiche devono porre particolare attenzione alle attività svolte o da svolgere dai clienti, anche tramite partecipate, che trattino dei prodotti menzionati, e siano richieste da operatori che non risultano avere esperienze precedenti nel settore o in settori analoghi.

b) Le compravendite di partecipazioni in aziende impegnate nella ricerca scientifica o nella produzione di apparecchi elettro-medicali.

Particolare attenzione andrà posta nella coerenza e compatibilità dell’operazione richiesta con il profilo lavorativo e reputazionale dei soggetti coinvolti.

E’ importante considerare se intervengono PEPS, per i problemi legati alla corruzione.

c) Fondi pubblici

L’intervento pubblico mira ad allocare nuove risorse finanziarie dove il bisogno è effettivo; in particolare, nella prima fase potrebbero emergere sospetti di condotte fraudolente tese a ottenere il finanziamento con garanzia pubblica in mancanza o in violazione dei presupposti stabiliti dalla normativa.

d) Rischio infiltrazioni della criminalità organizzata nelle imprese in crisi

Del tema è già stata data indicazione nel precedente aggiornamento n. 1 del 21 aprile scorso.

Firenze, 23 aprile 2020                            


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AGGIORNAMENTO ANTIRICICLAGGIO N. 3/2020

A) Oggetto: regolamento Delegato UE n. 2020/855 del 7 maggio 2020

E’ stato pubblicato il 19 giugno sulla GU europea il regolamento in oggetto, che modifica ed integra il precedente regolamento UE 2016/1675; si tratta di un

aggiornamento

dei Paesi a rischio riciclaggio, i cui regimi di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo presentano carenze.

1) Alcuni paesi sono stati eliminati dalla lista di cui all’art. 1 e sono:

Bosnia-Erzegovina – Guyana – Repubblica democratica Popolare del Laos – Etiopia – Sri Lanka – Tunisia

2) Altri paesi sono stati aggiunti alla lista la quale, nella sua forma definitiva, risulta ora sostituita dalla seguente:

Afghanistan – Bahamas – Barbados – Botswana – Cambogia – Ghana – Iraq – Giamaica – Maurizio – Mongolia – Myanmar/Birmania – Nicaragua – Pakistan – Panama – Siria – Trinidad e Tobago – Uganda – Vanuatu – Yemen – Zimbawe

La predetta lista, in considerazione dei descritti effetti della pandemia di Covid-19, avrà decorrenza dal 1° ottobre 2020

3) Rimangono in essere i Paesi ad alto rischio riciclaggio (IRAN – REPUBBLICA DEMOCRATICA DI COREA)


B) Oggetto: D.L. 124/2019 – Limite contante

Con decorrenza 1/7/2020 il limite per il trasferimento del contante e titoli al portatore tra soggetti diversi sarà di euro 2.000,00 anziché euro 3.000,00 e quindi sarà vietato per importi superiori a tale limite.

Firenze, 1 luglio 2020


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AGGIORNAMENTO ANTIRICICLAGGIO N. 4/2020


OGGETTO: COMUNICAZIONI UIF

L’UIF ha pubblicato i seguenti documenti:

1) Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 recante “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 231/2007. Operatività connessa con illeciti fiscali”.  

2) Comunicato UIF del 9 novembre 2020 recante “Segnalazioni di operazioni sospette: nuove categorie per operazioni effettuate all’estero in regime di libera prestazione di servizi”.  

https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/schemi-rappresentativi/Schemi-fiscali-10.11.2020.pdf 

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_SOS_LPS.pdf

1) L’UIF rileva come gli illeciti perpetrati ai fini dell’evasione fiscale avvengano utilizzando sempre nuovi e diversi schemi operativi in relazione ai quali sono trasferiti ingenti flussi finanziari verso l’estero ed in particolare verso paesi a fiscalità privilegiata o fiscalmente non cooperativi.

Tali schemi riguardano giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali.

L’UIF, in merito, in collaborazione con GdF e AdE, ha elaborato schemi di anomalia relativi alle seguenti fattispecie: 

A. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti

Questa fattispecie riguarda l’inesistenza di operazioni sottostanti a fatture emesse o sovrafatturazione di operazioni, che intercorrono con soggetti creati ad hoc (spesso società prive di strutture operative -cd cartiere- con sede in paesi esteri).

I settori economici maggiormente a rischio sono:

edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie. 

B. frodi sull’IVA intracomunitaria

Anche in questo caso vi è il coinvolgimento di società costituite ad hoc, con sede in paesi la cui regolamentazione è semplice e flessibile.

Poiché l’IVA negli scambi intracomunitari è applicata nello stato di destinazione dei beni, la società viene presto liquidata e cessa prima di versare l’IVA dovuta.

I settori economici maggiormente a rischio sono:

autoveicoli, carburanti e prodotti petroliferi, prodotti informatici, telefoni cellulari, elettrodomestici.  

 C. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale

Viene utilizzato il trasferimento fittizio di residenza verso Paesi con regimi fiscali più favorevoli rispetto al nostro.

I trasferimenti di residenza avvengono utilizzando diversi “schemi interposti” esteri, di fatto riconducibili a soggetti residenti. 

D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Le cessioni possono essere oggetto di condotte fraudolente, connesse alla natura fittizia dei crediti ceduti e all’indebita compensazione degli stessi con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie.

Va posta particolare attenzione ai profili soggettivi ed oggettivi individuati dall’UIF che danno conto delle anomalie che potrebbero essere riscontrate nei rapporti e nelle operazioni sottoposte a verifica.

 

2) L’UIF, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 231/07, trasmette agli organi analoghi degli stati membri UE le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano soggetti dei rispettivi Stati, in particolare legati ad attività svolte in regime di libera prestazione di servizi.

A tale scopo, la UIF ha integrato le categorie di segnalazione di operazioni sospette con 2 nuovi codici di classificazione specifici (“005 – Cross-border report – ML” per le segnalazioni riferite al riciclaggio e “006” – Cross-border report – TF” per quelle attinenti al finanziamento del terrorismo), che dovranno essere utilizzati dagli intermediari finanziari italiani per la segnalazione di operazioni effettuate esclusivamente all’estero in regime di libera prestazione di servizi.

Firenze, 26 novembre 2020

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AGGIORNAMENTO ANTIRICICLAGGIO N. 1/2021

Oggetto: indicatore sintetico per individuare le c.d. società “cartiere” – Banca d’Italia UIF Quaderno Antiriciclaggio n. 15 del 15/12/2020

L’UIF, con il Quaderno n. 15 del 15/12/2020, ha esaminato il fenomeno delle società chiamate “cartiere” e ha sviluppato alcuni indicatori che, nella lettura di un bilancio, costituiscono un valido strumento di analisi delle fattispecie.

In sintesi si riportano le caratteristiche evidenziate nel Quaderno cui riferirsi (1*). 

Cosa sono le “cartiere”

Sono imprese il cui obiettivo non è la produzione e lo scambio di beni e servizi sul mercato, bensì di emettere fatture per operazioni inesistenti, producendo semplici “carte contabili”, in particolare tese a frodi IVA.

Settori di attività delle “cartiere”

Sono molto eterogenei e quindi non si può escludere alcun settore.

Tuttavia i settori maggiormente a rischio frode sono: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie. Di recente sono state individuate, anche sulla base delle dichiarazioni oro in possesso della UIF (UIF, 2019), cartiere estere nel settore degli operatori professionali in oro. 

Caratteristiche soggettive delle “cartiere”

Dotazione patrimoniale minima – priva di finanziamenti bancari – durata spesso limitata nel tempo – variazioni frequenti di sede e oggetto sociale – organo di gestione affidato a soggetti molto anziani o molto giovani che non hanno storie imprenditoriali e sono spesso nullatenenti 

Caratteristiche oggettive delle “cartiere”

Movimentazioni bancarie frequenti con entrate a cifra tonda - uscite di importi analoghi per pagamento fornitori o consulenze o tramite ricariche di carte prepagate o trasferimenti a società estere collegate.

Mancano spesso pagamenti usuali (utenze-tributi-emolumenti-ecc). 

Bilancio delle “cartiere”

Di norma di tipo abbreviato ex art. 2435-bis c.c. – attivo elastico – passivo con ridotto capitale di apporto  ricavi elevati prodotti in breve tempo – costi tipici per beni e servizi – assenti o quasi costi del personale.

Indicatori elementari per costruire l’indicatore sintetico

Sotto un profilo metodologico l’UIF ha proceduto alla elaborazione di un indicatore atto a sintetizzare talune delle più significative caratteristiche delle cartiere con riguardo:

- alla struttura produttiva

- al personale

- all’esposizione finanziaria

- alla dotazione patrimoniale

- alla capacità reddituale

Le caratteristiche di ciascun indicatore e il metodo di calcolo dell’indicatore finale sono chiaramente specificate da pag. 13 a pag. 17 del Quaderno UIF citato, del cui intero testo raccomandiamo la lettura.

Con i migliori saluti.

Firenze, 27 gennaio 2021

1* https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2020/quaderno-15-2020/QAR_15_Indicatore_Cartiere.pdf

 


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AGGIORNAMENTO ANTIRICICLAGGIO N. 2/2021

COMUNICAZIONE UIF DELL’11/02/2021

PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITA’ FINANZIARIA CONNESSI CON L’EMERGENZA DA COVID-19 link https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione-UIF-Covid-19-110221.pdf

 

Con questa nuova comunicazione, l’UIF integra la precedente del 16/04/2020

link https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione-UIF-16.04.2020.pdf

 (oggetto di nostra precedente circolare), attraverso la quale aveva richiamato l’attenzione sulle possibili operatività illecite venute alla luce nel corso della pandemia.  

Oltre a quelle in precedenza evidenziate (truffe, fenomeni corruttivi, manovre speculative, usura, acquisizioni di imprese da parte di organizzazioni criminali, abusi nella fase di accesso al credito garantito, azioni illegali on-line), l’UIF invita ora a fare attenzione su una nuova fattispecie di illeciti legati alla cessione dei crediti d’imposta relativi alle detrazioni fiscali riconosciute in specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In relazione a detti crediti vanno considerati rischi connessi con:

1)       natura fittizia dei crediti;

2)       cessionari che pagano il prezzo con capitali di possibile origine illecita;

3)       svolgimento di attività finanziaria abusiva plurima da parte di soggetti privi delle specifiche autorizzazioni di legge.

I professionisti, nell’ambito delle attività di rilascio di visti di conformità e asseverazioni, sono esortati a verificare che i crediti non siano di natura fittizia e devono intensificare i presidi antiriciclaggio al fine di:

-valutare con attenzione il profilo soggettivo dei cessionari, soprattutto se hanno acquistato crediti in misura massiva;

-valutare la circostanza che società o enti acquirenti siano specificamente costituiti allo scopo di cedere o acquistare crediti fiscali con carattere di professionalità e rivolti a pluralità di soggetti, società ed enti spesso privi di strutture organizzative reali e con soci di dubbia reputazione o prestanomi;

-intercettare eventuali condotte distrattive, legate a metodologie anomale di condizioni di acquisto e di pagamento.

Vengono inoltre aggiunti ulteriori elementi di rischio rispetto a quelli della precedente comunicazione UIF del 16/04/2020:

-il profilo dei richiedenti i benefici, specie se con precedenti penali

-la riluttanza a fornire informazioni

-la comunicazione di dati non attendibili

-la trasmissione di documenti contraffatti o incongruenti

-la presenza di soggetti terzi che conducono l’intera operatività

-l’esistenza di collegamenti con Paesi a rischio elevato 

Nella comunicazione UIF si richiamano ancora i rischi legati ai richiedenti contributi a fondo perduto o assistiti da garanzia pubblica e la necessità di monitoraggio al fine di intercettare eventuali condotte distrattive dei contributi (ad es. prelevamenti di contanti – giri di fondi su conti personali- rimborsi di finanziamenti soci - trasferimenti verso l’estero – spese non coerenti con l’attività d’impresa).

La comunicazione prosegue con richiami e approfondimenti relativi ai rischi di illeciti connessi con le forniture di prodotti medicinali (anche vaccini), alla presenza di PEP e strutture ad esse collegabili, alle transazioni on-line (cui dedica un intero paragrafo), già trattati nella precedente comunicazione.

Infine, l’UIF invita i soggetti destinatari a non abbassare la guardia sui controlli e di segnalare prontamente all’UIF eventuali operazioni sospette.

Con i migliori saluti.

Firenze, 22 febbraio 2021


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AGGIORNAMENTO ANTIRICICLAGGIO N. 3/2021

 

OGGETTO: NUOVA LISTA UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE – GU UE (2021/C 66/10)

Si comunica che sulla GU dell’Unione Europea del 26.2.2021 (2021/C 66/10) https://eur-lex.europa.eu/legal è stata pubblicata la nuova lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali. 

La lista comprende le giurisdizioni a livello mondiale che non hanno partecipato a un dialogo costruttivo con la UE in materia di regole e strategie fiscali o non hanno rispettato gli impegni presi per attuare le riforme necessarie a raggiungere l’obbiettivo. 

La lista attuale modifica il precedente ANNEX 1 (contenente i paesi extra UE che incoraggiano pratiche fiscali abusive, cioè la frode e l’evasione fiscale, l’elusione fiscale e il riciclaggio) ed è così composta:

·         Samoa americane

·         Anguilla

·         Dominica (nuova)

·         Figi

·         Guam

·         Palau

·         Panama

·         Samoa

·         Trinidad e Tobago

·         Isole Vergini degli Stati Unici

·         Vanuatu

·         Seychelles

Rispetto alla precedente lista è stata aggiunta Dominica e rimossa Barbados.

 

La lista ANNEX 2 contiene i paesi extra UE non completamente conformi alle norme fiscali internazionali ma che si sono impegnati ad avviare riforme ed è così composta:

▪ Turchia

▪ Botswana

▪ Barbados

▪ Eswatini

▪ Giordania

▪ Thailandia

▪ Maldive

▪ Australia

▪ Giamaica 


Cordiali saluti. 

Firenze, 31 maggio 2021