SERVIZI ALLE HOLDING E AGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

L’art. 7 comma 6, del DPR 605/73 dispone che gli intermediari finanziari e altri operatori comunichino all'Amministrazione Finanziaria i rapporti finan ziari detenuti nell'ambito della propria attività. 
Tra i soggetti obbligati l’art. 10 comma 10 del D.Lgs 141/2010, modificato dal D.Lgs 142/2018, include anche le società Holding non operanti nei confronti del pubblico, soggetti che di fatto si identificano:
  • nelle Holding industriali e di famiglia c.d. pure (con oggetto sociale esclusivo l’assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti, ecc.)
  • nei soggetti che esercitano in via prevalente attività di assunzione di partecipazioni non finanziarie (c.d. Holding miste) secondo i presupposti di prevalenza previsti dalla norma ci-tata.

L’art. 32 del DPR 600/73 e l’art. 52 del DPR 633/72 prevedono che agli intermediari finanziari e agli altri operatori (tra cui le Holding) possano essere richiesti dati e informazioni sui rapporti finanziari intrattenuti nell'ambito della propria attività.

La nostra società, forte della sua esperienza ventennale, è in grado di offrire alle Holding e ai professionisti che si occupano di Holding loro clienti, i seguenti servizi:

  • SUPPORTO ALLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE
  • ISTITUZIONE E GESTIONE ANAGRAFE RAPPORTI IN OUTSOURCING  E INDAGINI FINANZIARIE
  • PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEI FILES TELEMATICI PER LE COMUNICAZIONI PERIODICHE
  • AGGIORNAMENTO NORMATIVO
 

La nostra società offre anche il sevizio di consulting agli intermediari finanziari non bancari