HOLDING - normativa

ADEMPIMENTI HOLDING

A) ANAGRAFE RAPPORTI

Come si identificano attualmente i soggetti obbligati?

La premessa fondamentale è l’art. 7 comma 6 del DPR 605/73 che dispone che gli intermediari e altri operatori finanziari comunichino all’Amministrazione Finanziaria i rapporti finanziari detenuti nell’ambito della propria attività.

L’art. 12 del D.Lgs 142/18, che ha recepito la Direttiva europea ATAD ed è entrato in vigore il 12 gennaio 2019, ha ridefinito la nozione di intermediari finanziari e società di partecipazione attraverso l’inserimento del nuovo articolo 162-bis del TUIR.
Nell’art. 162-bis, oltre agli intermediari finanziari, al primo comma punto 1) lettera c) vengono individuati i “soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”.
Il successivo comma 3 indica come deve determinarsi l’attività prevalente.
Il comma 4 invece modifica il comma 10 dell’art. 10 del D.Lgs 141/10 che include tra gli obbligati agli adempimenti di cui all’art. 7 comma 6 del DPR 605/73 (anagrafe rapporti) i soggetti sopra indicati con le nuove caratteristiche di esclusività o prevalenza.

In sostanza tra i soggetti identificati obbligati agli adempimenti di Anagrafe Rapporti ci sono anche le società Holding non finanziarie e non operanti nei confronti del pubblico, che sono:

– le Holding industriali e di famiglia pure (con oggetto esclusivo l’assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti e altri servizi alle partecipate, ecc.);
– i soggetti che esercitano in via prevalente attività finanziarie (Holding miste) secondo i presupposti di prevalenza previsti dalla norma citata.

Quindi, per questi ultimi, l’attività prevalente di assunzione di partecipazioni sussiste quando, in base ai dati dell’ultimo bilancio approvato, l’ammontare complessivo delle partecipazioni unitamente ad altri elementi patrimoniali attinenti (esempio finanziamenti erogati alle partecipate) sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
In precedenza i presupposti erano verificati quando congiuntamente sia l’ammontare complessivo delle partecipazioni ed altri elementi attinenti che l’ammontare dei ricavi da attività finanziaria erano > al 50% dei rispettivi totali di attivo patrimoniale e ricavi degli ultimi 2 bilanci approvati.
E’ quindi ampliata considerevolmente la platea dei soggetti obbligati ad adempiere alla normativa dell’Anagrafe rapporti.

Per quanto riguarda le Holding pure l’obbligo scatta automaticamente senza verifica della prevalenza.

Cosa la Holding deve comunicare all’amministrazione finanziaria?

Le Holding entro 30 giorni dalla loro costituzione (le Holding pure) o entro 30 giorni dal momento in cui si riscontra la prevalenza (le Holding miste)(1) devono procedere alla comunicazione della PEC e mensilmente devono comunicare i dati dei rapporti finanziari (in particolare quelli individuati dalla Circolare AdE 18/E del 2007) accesi, modificati o chiusi il mese precedente e comunicare le rilevazioni e tutti gli altri dati richiesti (esempio “fotografia di consistenza”)

(1) Per quanto riguarda la decorrenza di tale obbligo per i soggetti che rientrano nella nuova formulazione della normativa entrata in vigore il 12 gennaio 2019, non è stato chiarito in modo puntuale se l’obbligo decorre dalle verifiche di prevalenza da effettuare nel bilancio approvato al 31/12/2017 o nel bilancio 2018 che sarà approvato.
Si attendono chiarimenti in merito.

Quali sono le sanzioni applicabili dall’Amministrazione Finanziaria per il mancato adempimento?
Le sanzioni sono previste all’art. 10 del D.Lgs 471/97 e, in base al tipo di operazione, vanno da un minimo di euro 2.065,82 ad un massimo di euro 20.658,27 per ogni omessa, incompleta o infedele comunicazione.

B) INDAGINI FINANZIARIE

L’art. 32 del DPR 600/73 e l’art. 52 del DPR 633/72 prevedono che agli intermediari finanziari e agli altri soggetti (tra cui le Holding) possano essere richiesti dati e informazioni sui rapporti finanziari intrattenuti nell’ambito della propria attività.

Cosa la Holding deve rispondere all’Amministrazione Finanziaria?
Le Holding, attraverso il canale Pec, devono rispondere alle richieste di informazioni o documenti relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, loro pervenute dall’Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Quali sono le sanzioni applicabili dall’Amministrazione Finanziaria per il mancato adempimento?
Le sanzioni sono previste all’art. 10 del D.Lgs 471/97 e, in base al tipo di operazione, vanno da un minimo di euro 2.065,82 ad un massimo di euro 20.658,27 per ogni omessa, incompleta o infedele comunicazione.

La nostra società, con esperienza ultraventennale in questa materia particolarmente complessa ed in continua evoluzione, è a Vostra disposizione per offrire il servizio di Anagrafe Rapporti e Indagini Finanziarie in outsourcing.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, e con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Febbraio 2019