• AFFIDAMENTO FIDUCIARIO DI FONDI SPECIALI (dopo di noi), AFFIDAMENTO FIDUCIARIO DI DESTINAZIONE

    Con il contratto di affidamento fiduciario un soggetto, l’affidante fiduciario, trasferisce temporaneamente all’affidatario Fiduciaria “i beni” affinché quest’ultima li gestisca in base ad un programma specifico a vantaggio di uno o più “beneficiari”. Al termine i “beneficiari” riceveranno i beni liberi da vincoli. “Il contratto di affidamento fiduciario” previsto espressamente dalla Legge n. 112/2016, titolata “DOPO DI NOI”, è uno strumento valido per la segregazione dei beni e delle attività destinate ad assicurare a soggetti con “disabilità grave” i mezzi necessari per il loro mantenimento anche dopo il venir meno dell’aiuto dei familiari. Il contratto di affidamento fiduciario si configura uno strumento valido anche in presenza di beneficiari non affetti di disabilità grave, non usufruendo in tal caso delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge “DOPO DI NOI”. Con l’intervento della Fiduciaria, quale “affidatario fiduciario” il Fiduciante trasferisce beni e attività in forma di patrimonio separato alla società Fiduciaria, soggetto autorizzato e sottoposto a controllo Ministeriale, affinché lo amministri e ne disponga secondo il programma definito nell’interesse di uno o più beneficiari (se con disabilità grave con le agevolazioni fiscali, in mancanza senza tali agevolazioni).

    In sintesi gli elementi essenziali sono:

    • Il trasferimento dei diritti di proprietà dal Fiduciante alla Fiduciaria (ovviamente si tratta di proprietà temporanea limitata a realizzare gli interessi del beneficiario);
    • l’effetto separativo dal patrimonio della Fiduciaria;
    • l’opponibilità del vincolo di destinazione e del programma fiduciario.
  • IL TRUST

    La segregazione dei beni mobili e immobili può essere realizzata attraverso più strumenti, uno di questi è rappresentato dalla costituzione di un TRUST, mediante il quale “il disponente” (il soggetto titolare dei beni) conferisce i beni e le attività da preservare e destinare ad un determinato scopo, trasferendone la proprietà completa al TRUST. Il TRUST è amministrato da un TRUSTEE che deve gestire i beni in TRUST in base alla volontà ed istruzioni del disponente. Il regolamento del TRUST può prevedere fin dalla costituzione i beneficiari delle attività conferite oppure individuarli successivamente. La fiduciaria in questo senso può intervenire nella funzione di “TRUSTEE” oppure nella funzione di “garante” del disponente al fine di controllare che la gestione del “TRUST” siano conformi alle istruzioni e volontà del disponente.