L’acquisto o la vendita di partecipazioni avvengono sotto intestazione fiduciaria; il Fiduciante mantiene la riservatezza sia nella fase della trattativa che successivamente al momento della compravendita. E’ possibile conferire mandato alla Fiduciaria di costituire una nuova società e la Fiduciaria fin dal principio apparirà, nei confronti dei terzi, socio fondatore.

 

La Fiduciaria, in relazione alle partecipazioni societarie detenute in intestazione, provvede al finanziamento o alla capitalizzazione della società garantendo riservatezza e fedele adempimento. Il contratto di finanziamento attuato con la forma del LENDING consente, oltre che a garantire la riservatezza del Fiduciante, di fornire adeguata garanzia al terzo finanziatore.



Obbiettivi e vantaggi L’intestazione fiduciaria e quindi la riservatezza che ne consegue può essere necessaria:

  • nelle relazioni commerciali per esempio laddove l’acquisto o la cessione di una partecipazione potrebbe disorientare la concorrenza o i propri fornitori o clienti
  • nelle relazioni familiari
  • nel caso di cessione o incasso utili su partecipazioni cosiddette “non qualificate”, in cui l’anonimato è particolarmente incisivo poiché i redditi relativi, attraverso la tassazione con imposta sostitutiva, non saranno oggetto di dichiarazione
  • nelle impostazioni di una struttura partecipativa finalizzata alla segregazione del patrimonio, o anche in vista di un futuro passaggio generazionale
  • nei rapporti tra l’imprenditore e i propri eredi o terzi, ai quali, nel rispetto della legittima, potrà trasferire le partecipazioni riservandosi la possibilità di gestire le partecipazioni anche con ritorno delle stesse a suo nome o di subordinare al suo consenso tutte le attività relative alla gestione dei beni trasferiti
  • la fiduciaria potrà intervenire come garante nei patti di sindacato o in altri patti parasociali particolarmente complessi (che prevedono nomina di organi sociali, modalità di voto nelle assemblee, future cessioni di rami di azienda, ingresso di nuovi soci): l’intestazione delle partecipazioni alla fiduciaria e il conferimento di mandato irrevocabile alla stessa garantisce che i vincoli assunti siano rispettati
  • nel caso in cui la partecipazione sia di investimento (immobiliare – holding) l’anonimato può essere necessario laddove la persona fisica potrebbe essere penalizzata nella trattativa in virtù del propriostatus sociale
  • in caso di cessioni la fiduciaria può garantire il puntuale pagamento della partecipazione attraverso un mandato irrevocabile al trasferimento della partecipazione a pagamento avvenuto
  • sempre in caso di compravendite la fiduciaria, in possesso della somma pattuita per la compravendita, può garantire il trasferimento della partecipazione all’acquirente e il pagamento al venditore o, viceversa, il rimborso della somma all’acquirente, quando la compravendita è subordinata al verificarsi di alcune condizioni.